Art. 787 – Codice civile – Errore sul motivo della donazione

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [624 comma 2, 794, 1428 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 20189/2005

In tema di donazione, stabilire se un elemento sia da qualificare come onere, ex art. 793 cod. civ., ovvero come motivo, per gli effetti previsti dall'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto relative alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti, che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento del giudice di merito siano viziate da errori logici o giuridici.

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