Art. 787 – Codice civile – Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [624 comma 2, 794, 1428 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 20189/2005
In tema di donazione, stabilire se un elemento sia da qualificare come onere, ex art. 793 cod. civ., ovvero come motivo , per gli effetti previsti dall'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto relative alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti , che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento del giudice di merito siano viziate da errori logici o giuridici.