Art. 785 – Codice civile – Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi [784 c.c.], si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [805 c.c.].

L'annullamento del matrimonio [117 c.c.] importa la nullità [1418 c.c.] della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede [1445 c.c.] tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo [128 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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