Art. 790 – Codice civile – Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [796 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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