10 Gen Art. 790 — Riserva di disporre di cose determinate
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo V – Delle donazioni > Capo III – Della forma e degli effetti della donazione
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [ 796 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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