Art. 2683 – Codice civile – Beni per i quali è disposta la pubblicità

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c. nav. 146 ss.];
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c. nav. 753];
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [1706, 2914, n. 1].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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