Art. 2684 – Codice civile – Atti soggetti a trascrizione

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [2643, 2685, 2690; c. nav. 250, 865];
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto [2686, 2689];
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 5];
4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 13];
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [2643 n. 6; c. nav. 643, 664, 665, 1055, 1068];
6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 14, 2686].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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