Art. 2657 – Codice civile – Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [2908; 132, 586, 825], di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [2659; 215, 216].
Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati [2674; 796].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 245/2025
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Cass. civ. n. 23851/2023
Il provvedimento adottato dal tribunale, in sede di reclamo, avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'accordo di negoziazione assistita con cui viene regolamentata una crisi familiare, ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, contenente una convenzione di trasferimento al coniuge di una quota dell'immobile, priva della sottoscrizione di un pubblico ufficiale abilitato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto all'adempimento pubblicitario.
Cass. civ. n. 21761/2021
Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010L. 30/07/2010, n. 122, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 23945/2020
Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.
Cass. civ. n. 1553/2013
Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. (Rigetta, App. Palermo, 08/03/2006).
Cass. civ. n. 13695/2011
La sentenza di accoglimento della domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tale scrittura. Ne consegue che, in tale ipotesi, non può essere trascritta la pronuncia giudiziale, in quanto non rientrante in alcune delle fattispecie contenute nell'art. 2643 c.c., ma si può procedere alla trascrizione della scrittura privata ai sensi dell'art. 2657 c.c.
Cass. civ. n. 14486/2000
Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.
Cass. civ. n. 3674/1995
La disposizione dell'art. 2657, comma primo, c.c., secondo cui la trascrizione si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione è documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione dell'atto è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la scrittura con la sentenza, potrà avere titolo idoneo, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente.
Cass. civ. n. 10434/1993
La sentenza che accoglie la domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autentica presuppone logicamente l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tali scritture e, pur non potendo, in sé e per sé considerata, essere trascritta, perché non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge ed a quelle, in particolare, di cui all'art. 2643, n. 14, c.c. (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), consente, pertanto, la trascrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2657 c.c.
Cass. civ. n. 3807/1978
Quando di un atto soggetto a trascrizione non esiste altro documento che una scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono state autenticate, perché non apposte nelle condizioni previste dall'art. 2703 c.c. e quindi manca un titolo idoneo per eseguire la trascrizione, l'unica via con cui l'interessato può mettersi in condizioni di trascrivere è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni, perché, integrando la scrittura con la sentenza, si avrà una scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente, e, quindi, un titolo idoneo alla trascrizione. Mentre, a tal fine, l'intervenuto riconoscimento della scrittura esaurisce i propri effetti nell'ambito del processo e non può costituire di per sé un titolo idoneo alla trascrizione, essendo all'uopo necessario che la sottoscrizione non contestata sia accertata e dichiarata in una sentenza.