Art. 2644 – Codice civile – Effetti della trascrizione

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [2659] o iscritto [2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [2645 bis, 2652, 2653, 2684, 2914 n. 1].

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore [974, 1380, 2649, 2650, 2655, 2812; 224 disp. att., 225 disp. att.; 44 l. fall.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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