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Art. 2706 — Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

Art. 2706 — Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale [ 2727 ].

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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