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Art. 2707 — Carte e registri domestici

Art. 2707 — Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [ 2162 ]:

  1. 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [ 1199 ];
  2. 2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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