Art. 2707 – Codice civile – Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [2162]:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [1199];
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.