Art. 2791 – Codice civile – Pegno di cosa fruttifera

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se un debito è garantito da un bene mobile, stai entrando nel campo del pegno.
  • Il bene dato in garanzia non diventa del creditore: resta del debitore, ma vincolato fino al pagamento.
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  • Non è però possibile appropriarsi automaticamente del bene: il divieto di patto commissorio impedisce che il creditore diventi proprietario senza una procedura legale.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Cass. civ. n. 3266/1974

Ancorché la cosa data in pegno sia, per sua natura, infruttifera, la prelazione del creditore si estende, ai sensi dell'art. 2791 c.c., agli interessi della somma ricavata in sede di vendita anticipata della cosa stessa.

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