Art. 2791 – Codice civile – Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3266/1974
Ancorché la cosa data in pegno sia, per sua natura, infruttifera, la prelazione del creditore si estende, ai sensi dell'art. 2791 c.c., agli interessi della somma ricavata in sede di vendita anticipata della cosa stessa.