Art. 2792 – Codice civile – Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770, 2803], salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa [2790]. Egli non può darla in pegno [2784] o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791, 2802].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se un debito è garantito da un bene mobile, stai entrando nel campo del pegno.
- Il bene dato in garanzia non diventa del creditore: resta del debitore, ma vincolato fino al pagamento.
- Se il debito non viene pagato, il creditore può soddisfarsi con preferenza su quel bene rispetto agli altri.
- Non è però possibile appropriarsi automaticamente del bene: il divieto di patto commissorio impedisce che il creditore diventi proprietario senza una procedura legale.
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