Art. 2790 – Codice civile – Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6549/2023
In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore. (Nella specie, la S.C. ha affermato che tra le informazioni in parola rientrano le notizie sull'imminente dissesto economico-finanziario della società emittente, poi effettivamente dichiarata fallita).
Cass. civ. n. 12863/2019
La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.
Cass. civ. n. 14529/2013
In materia di pignoramento presso terzi, quando un titolo esecutivo giudiziale rechi la condanna di un Comune competente ad erogare i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per interventi a sostegno della ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980, sono pignorabili - in deroga al principio generale secondo cui i pignoramenti a carico degli enti locali si eseguono con atto notificato al solo tesoriere dell'ente - le somme giacenti nelle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 3 marzo 1990, n. 76.
Cass. civ. n. 2472/1990
Nell'ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della detta merce incombe, ex art. 1787 c.c., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell'art. 2790 c.c.