Art. 2796 – Codice civile – Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente [2744; 2797; 502 c.p.c.] .
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se un debito è garantito da un bene mobile, stai entrando nel campo del pegno.
- Il bene dato in garanzia non diventa del creditore: resta del debitore, ma vincolato fino al pagamento.
- Se il debito non viene pagato, il creditore può soddisfarsi con preferenza su quel bene rispetto agli altri.
- Non è però possibile appropriarsi automaticamente del bene: il divieto di patto commissorio impedisce che il creditore diventi proprietario senza una procedura legale.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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Cass. civ. n. 9811/2025
E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.