Art. 2796 – Codice civile – Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente [2744; 2797; 502 c.p.c.] .
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9811/2025
E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.
Cass. civ. n. 16487/2024
Il diritto di ritenzione pattizio è una forma di autotutela dell'istituto di credito con efficacia meramente inter partes (tra debitore e retentor), con la conseguenza che, a differenza del diritto di pegno - che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio - non costituisce alcun effetto di blocco della circolazione del bene, né un impedimento all'azione esecutiva esercitata da un terzo creditore e , inoltre, non attribuisce al retentor un privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto di procedere alla vendita diretta, ma solo il diritto di rifiutare la restituzione dovuta.