Art. 2809 – Codice civile – Specialità e indivisibilità dell’ipoteca
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile [2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte [853, 2811].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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