Art. 2810 – Codice civile – Oggetto dell’ipoteca

Sono capaci d'ipoteca:
1) i beni immobili [812] che sono in commercio con le loro pertinenze [817];
2) l'usufrutto dei beni stessi [326, 978, 2814];
3) il diritto di superficie [952];
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [975 ss.].

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [c. nav. 565], gli aeromobili [c. nav. 1027 ss.] e gli autoveicoli [815], secondo le leggi che li riguardano [2779] .

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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