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Art. 2810 — Oggetto dell’ipoteca

Art. 2810 — Oggetto dell’ipoteca

Sono capaci d’ipoteca:

  1. 1) i beni immobili [ 812 ] che sono in commercio con le loro pertinenze [ 817 ];
  2. 2) l’usufrutto dei beni stessi [ 326, 978, 2814 ];
  3. 3) il diritto di superficie [ 952 ];
  4. 4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [ 975 ss. ].

Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [ c.nav. 565 ], gli aeromobili [ c.nav. 1027 ss. ] e gli autoveicoli [ 815 ], secondo le leggi che li riguardano [ 2779 ] .

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 391/1985

L’estensione dell’ipoteca iscritta su uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile al disposto dell’art. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenza, dato che detti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come meri accessori al servizio di beni immobili, ma va riconosciuta, ai sensi dell’art. 2811 c.c., solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati all’immobile, per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso (e non quindi per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all’uso). Ove sussista tale incorporazione, l’estensione dell’ipoteca non resta esclusa dalla circostanza che, sopravvenuto il fallimento del debitore, si abbia la disintegrazione del complesso aziendale, con la vendita dei singoli beni in sede concorsuale, poiché una tale successiva scorporazione non può travolgere ex tunc il già verificatosi ampliamento dell’oggetto dell’ipoteca in applicazione del citato art. 2811 c.c.

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Cass. civ. n. 2257/1984

Il vincolo ipotecario su uno stabilimento industriale si estende ai macchinari in esso impiegati solo quando questi assumano la natura di accessioni dell’immobile (art. 2811 c.c.), nel senso che siano fisicamente connessi al fabbricato, non per mere esigenze di stabilità nel loro impiego, ma con mezzi coesivi tali da realizzare, in termini d’incorporazione, una cosa complessa. All’infuori di tale ipotesi, infatti, l’estensione del suddetto vincolo non può essere fondata sul disposto dell’ari. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenze di immobili, tenuto conto che la qualità di pertinenza, riguardante il bene accessorio destinato a rendere possibile o più proficuo il godimento o lo sfruttamento del bene principale, non è ravvisabile nei rapporti fra le componenti di un complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad un’unitaria funzione.

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