Art. 2830 – Codice civile – Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV - Delle ipoteche > Sezione V - Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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