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Art. 2808 — Costituzione ed effetti dell’ipoteca

Art. 2808 — Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [ 602 c.p.c. ], anche in confronto del terzo acquirente [ 518, 2858, 2910 2 ], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione [ 518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; l.f. 51 ].

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [ 2828 ] o di un terzo [ 2868 ] e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari [ 2827 ].

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2540/2016

La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l’ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, sicché, in linea astratta, l’eventuale costituzione d’ipoteca non fa venir meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito.

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Cass. pen. n. 40342/2015

È applicabile la nuova disciplina di cui all’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, all’ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo sia deliberato e depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge – 8 maggio 2015- se a quella
data il termine per il deposito della motivazione non sia ancora non decorso. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare per la quale la motivazione dell’ordinanza del riesame era stata depositata oltre il termine previsto dal novellato art. 309, comma decimo, cod. proc. Pen).

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Cass. civ. n. 5628/2014

In tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l’estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell’art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli.

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Cass. civ. n. 10837/2007

La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per la costituzione dell’appellante o il deposito del ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli articoli 165 e 369 c.p.c., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta. (Nella specie, il termine previsto dagli articoli 165 e 347 c.p.c. è stato ritenuto dalla S.C. decorrente dalla data di ricezione della notifica dell’atto di appello e non dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario).

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Cass. civ. n. 9978/1992

L’iscrizione di garanzia ipotecaria su bene immobile è opponibile ai terzi per effetto ed a partire dalla inserzione nel registro generale d’ordine, non dalla successiva annotazione nel registro particolare, tenendo conto che la prima delle indicate formalità perfeziona l’insorgenza del vincolo e si traduce in una pubblicità di tipo analitico, idonea a dare notizia esterna del diritto nelle more occorrenti per l’aggiornamento del registro particolare.

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Cass. civ. n. 9429/1992

La preferenza, che l’art. 2808 c.c., attribuisce ai creditori ipotecari immobiliari, di essere soddisfatti sul prezzo di vendita dei relativi immobili non subisce deroga, a favore dei crediti privilegiati mobiliari previsti dall’art. 2751, n. 1 bis c.c., né in base all’art. 2776, né in base all’art. 2777, stesso codice, e si estende al reddito fornito dalla locazione degli immobili ipotecati, quali frutti civili dei medesimi, anche nel caso in cui tali immobili costituiscono una delle componenti di una azienda data in affitto, nonché agli interessi maturati sia sul prezzo di vendita sia sui frutti civili.

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Cass. pen. n. 6115/1992

In tema di patteggiamento — anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 12 ottobre 1990, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 444 comma secondo, secondo periodo c.p.p. 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile — non è consentito al giudice porre «anche» a carico del responsabile civile il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, atteso che, con la predetta sentenza, la Corte costituzionale ha rimosso il divieto di «decidere sulla domanda della parte civile» solo nei confronti dell’imputato e non anche nei confronti del responsabile civile. (Nella fattispecie è stata annullata senza rinvio la sentenza nella parte in cui condannava «anche» il responsabile civile al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile). *

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