Art. 2838 – Codice civile – Somma per cui l’iscrizione è eseguita

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo [2809], essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione [2839 n.4, 2855].

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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