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Art. 2839 — Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

Art. 2839 — Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca

Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

  1. 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore d’ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III, e IV del titolo V del libro Quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo.

Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’articolo 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento;

  1. 2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari;
  2. 3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
  3. 4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa [ 2838 ];
  4. 5) gli interessi e le annualità che il credito produce [ 2855 ];
  5. 6) il tempo della esigibilità;
  6. 7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’articolo 2826 [ 2841; c.nav. 569 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3618/1997

In tema di mutuo condizionato in un’operazione di credito edilizio, la mancata annotazione dell’avvenuta erogazione successiva all’iscrizione ipotecaria e nei limiti di essa non muta gli effetti e l’estensione dell’iscrizione ipotecaria originaria, né assume rilievo condizionante sospensivo rispetto all’originaria iscrizione. Quest’ultima, in quanto sin dall’origine pienamente costitutiva della funzione di garanzia e volta a dare grado e copertura garantistica immediata al credito futuro (purché nell’ambito quantitativo dell’avvenuta iscrizione) rimane pienamente opponibile ai terzi acquirenti dell’immobile gravato, mentre l’effetto della mancata annotazione è quello di onerare il creditore (la cui entità attuale del credito non risulti dall’annotazione) della prova dell’esistenza e dell’entità del credito stesso, nonché della sua riferibilità al titolo ed al rapporto in base al quale l’iscrizione avvenne.

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Cass. civ. n. 7025/1994

La norma dell’art. 2839, n. 5, c.c., secondo cui la nota per l’iscrizione dell’ipoteca deve contenere l’indicazione degli interessi e le annualità che il credito produce si riferisce agli interessi cosiddetti moratori o corrispettivi (artt. 1282, 1224, comma 1, c.c.) prodotti dalla somma capitale per la quale l’iscrizione è presa, non già agli interessi «compensativi», in quanto questi ultimi costituiscono una componente del danno e non sono prodotti dalla somma rappresentante il credito per «capitale», con la conseguenza che possono essere legittimamente compresi nella somma complessiva indicata dal creditore nella nota medesima (art. 2839, n. 4, c.c.).

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