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Art. 2848 — Nuova iscrizione dell’ipoteca

Art. 2848 — Nuova iscrizione dell’ipoteca

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione [ 2852 ].

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo [ 2644 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 53433/2014

Nell’archiviare “de plano” nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilità dell’opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l’archiviazione “de plano” determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 4442/2014

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento, con un effetto liberatorio “ex nunc” rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio “ex tunc” rispetto alle prestazioni eseguite. Ne consegue che l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum” può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione che non sia stata restituita né offerta in restituzione.

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Cass. civ. n. 26253/2007

Nell’assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza di legittimazione del vettore ad agire contro l’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo, a seguito della rapina su un furgone portavalori, dal momento che i valori perduti non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto, e che non poteva ravvisarsi nel comportamento dell’assicurato, che non aveva profittato dell’assicurazione, il di lui «espresso consenso» a che il contraente esercitasse i diritti derivanti dalla polizza, ai sensi del secondo comma dell’art. 1891 c.c.).

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Cass. pen. n. 43366/2003

Nel caso di opposizione a decreto penale per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica, dovendosi osservare, ai sensi dell’art. 557, comma 3, c.p.p., «le disposizioni del titolo V del libro VI, in quanto applicabili» il termine di comparizione dev’essere individuato in quello di trenta giorni previsto per il giudizio immediato dall’art. 456, comma 3, c.p.p. e non in quello maggiore previsto dall’art. 552, comma 3, c.p.p., per la citazione diretta davanti al tribunale monocratico.

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Cass. civ. n. 13940/2000

Nelle imprese che esplicano la loro attività anche nei giorni festivi, l’adibizione di un lavoratore a mansioni superiori per sopperire alla carenza dell’organico, dimensionato senza tenere conto dell’aliquota necessaria a consentire il riposo settimanale a turno dei dipendenti, non costituisce sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’art. 2103 c.c., ma copertura di posto (vacante) necessario per l’espletamento continuativo del servizio. (Nella specie la sentenza impugnata era stata censurata dal ricorrente non solo per la violazione dell’art. 2103 c.c., ma anche per l’illogica interpretazione del contratto collettivo 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa riferimento alla carenza di organico in materia di promozioni automatiche).

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Cass. civ. n. 8658/1995

Nell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, prevista dall’art. 1891 c.c., il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel momento in cui si verifica il fatto dannoso ed, allorché richieda l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, è sufficiente, secondo il generale principio vigente in materia contrattuale, che provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l’esistenza del contratto e, quindi, dell’obbligo che si assume adempiuto. Pertanto, nel caso in cui l’assicuratore eccepisca la prescrizione del diritto ad ottenere l’indennizzo, per essergli stata presentata la denuncia del sinistro dopo oltre un anno dal fatto, non incombe sul danneggiato l’ulteriore prova di non aver avuto precedentemente conoscenza dell’esistenza della polizza, né che la mancata conoscenza fosse dovuta a fatto e colpa dello stipulante.

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