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Art. 2864 — Danni causati dal terzo e miglioramenti

Art. 2864 — Danni causati dal terzo e miglioramenti

Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti [ 2043, 2813, 2827 ].

Egli non può ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6542/2016

Il diritto di separazione in favore del terzo, previsto dall’art. 2864, comma 2, c.c., prescinde dalla situazione soggettiva di buona o mala fede, poiché rileva esclusivamente l’obiettiva sussistenza dell’incremento di valore della cosa ipotecata rispetto all’epoca di concessione della garanzia, potendo il terzo, inoltre, cumulare, quand’anche sia rimasto del tutto inerte, il valore degli incrementi apportati dai suoi danti causa (o dal terzo estraneo), purchè si tratti di soggetti diversi dal debitore concedente l’ipoteca

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Cass. civ. n. 7707/2000

L’articolo 2864 c.c. che prevede il diritto del terzo (nella specie acquirente del bene ipotecato) di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il terzo abbia costruito un immobile sul terreno ipotecato, dovendosi comprendere nel termine «miglioramento» tutte le attività che abbiano prodotto un incremento di valore dell’immobile. La ratio della norma risiede infatti nell’intento di evitare un ingiustificato arricchimento del creditore ipotecario che si avvantaggerebbe dell’attività posta in essere dal terzo, con un danno ulteriore per quest’ultimo rispetto alla perdita del bene ipotecato.

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Cass. civ. n. 2140/1995

Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell’evento dannoso risulta essere proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l’abbia stipulata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato medesimo; né può considerarsi legittimato il contraente in base ad un mandato tacito ad una successiva ratifica dell’operato processuale, ovvero per il solo fatto di aver già risarcito il danneggiato in base ad un contratto diverso, qual è quello di trasporto o di spedizione, in quanto la stipulazione di un’assicurazione per conto di chi spetta, a copertura del rischio della perdita delle cose trasportate non esonera il vettore dalla responsabilità verso il proprietario della merce, il quale, pur potendo agire direttamente verso l’assicuratore ex art. 1891 c.c., abbia preferito agire contro il vettore in base al contratto di trasporto.

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