Art. 2863 – Codice civile – Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese [2855].
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti [629, 630 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se un immobile è gravato da ipoteca, il rischio non scompare con il passaggio di proprietà.
- L'ipoteca segue l'immobile, non la persona: anche se compri, il bene resta vincolato e può essere espropriato se il debito non viene pagato.
- Molti pensano che il pagamento del debito basti a chiudere tutto, ma la cancellazione dell'ipoteca è un passaggio distinto che va verificato.
- Se ci sono più ipoteche, conta l'ordine: chi è iscritto prima ha priorità sul ricavato, e questo incide direttamente sulle garanzie dei creditori.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi