Art. 2755 – Codice civile – Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671 c.p.c.] o per l'espropriazione di beni mobili [513 c.p.c.] nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 22962/2025
In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).
Cass. civ. n. 1718/2025
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando già pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).
Cass. civ. n. 33369/2023
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cass. civ. n. 22725/2019
In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva.
Cass. civ. n. 26949/2016
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.