Art. 2755 – Codice civile – Spese per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671 c.p.c.] o per l'espropriazione di beni mobili [513 c.p.c.] nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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