Art. 2930 – Codice civile – Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [605 c.p.c. ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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