Art. 2931 – Codice civile – Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile [612 c.p.c. ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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