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Art. 812 — Distinzione dei beni

Art. 812 — Distinzione dei beni

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11294/2018

Costituiscono beni immobili il suolo e tutto ciò che è ad esso incorporato in modo tale da perdere la propria autonomia fisica e giuridica e da rendere impossibile una sua separazione senza la contemporanea dissoluzione o la sostanziale alterazione del tutto. (Nella specie, la S.C. ha qualificato bene immobile una rete metallica alta due metri ed infissa su alcuni punti sul terreno).

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Cass. civ. n. 152/2017

Bene immobile è soltanto quello incorporato o materialmente congiunto al suolo, e non anche quello meramente aderente ad esso, con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all’uso. Pertanto, uno o più aereomobili in disuso, anche se accatastati e destinati a struttura di ricezione nell’ambito di un complesso immobiliare, vanno qualificati come beni mobili giacché, sia pure attraverso un intervento costoso, sono rimovibili senza che ne sia alterata la struttura, con conseguente inoperatività, rispetto ad essi, degli istituti dell’accessione, della superficie e della servitù.

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Cass. civ. n. 19283/2009

Il concetto di bene mobile contenuto nell’art. 812 c.c. è onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e del secondo comma del medesimo articolo; pertanto, l’espressione “beni mobili”, ove riferita ai beni che corredano un’abitazione, non consente di escludere una parte di essi, dovendosi ritenere compresi nella categoria anche i quadri, gli oggetti e gli arredi in genere.

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Cass. civ. n. 6957/2000

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettiva che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art. 812 c.c., onde ad essa possano applicarsi, a norma dell’art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all’oggetto dell’assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell’interesse della custodia.

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Cass. civ. n. 697/1997

La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell’art. 812 cod. civ., il cui trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un contratto del quale sono parti l’alienante, titolare della quota, e l’acquirente, mentre la società è terza ed il trasferimento è produttivo di effetti indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei soci, la cui unica funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società.

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