Art. 829 – Codice civile – Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato [826, 827] dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se pensi che tutti i beni siano uguali davanti alla legge, rischi errori pratici: il codice civile distingue categorie diverse con regole diverse su trasferimento e tutela.
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  • Non tutto può essere posseduto liberamente: beni come strade, spiagge e fiumi appartengono al demanio e sono sottratti alla proprietà privata, anche se nella pratica i confini non sono sempre chiari.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19755/2025

Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare; sicchè non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.

Cass. civ. n. 14269/2023

La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione, sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludeva, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato).

Cass. civ. n. 26655/2019

A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare". La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata.

Cass. civ. n. 4827/2016

La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione; il relativo accertamento da parte del giudice di merito è - ove immune da vizi logici e giuridici - incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una "trazzera" di Sicilia, per non essere stata la stessa mai destinata al passaggio degli armenti, come evincibile dalla mancata rilevazione, sui luoghi di causa, di tracce della sede trazzerale).

Cass. civ. n. 12555/2013

In caso di provvedimento amministrativo costitutivo della natura demaniale di un bene, lo stesso è sufficiente a determinare la inesistenza o il superamento di ogni controversia sul carattere non più pubblico dei terreni, quando il decreto amministrativo che "sdemanializza" un'area ha natura solo dichiarativa, come accade di regola per il demanio idrico, lacuale e fluviale, e lo stesso può ritenersi legittimo e incontestabile solo se i fatti su cui si fonda siano veri, potendosi, dal loro travisamento, dedurre l'illegittimità dell'atto stesso, che è quindi invalido e da disapplicare. (Nella specie la S.C. ha enunciato il principio rilevando che la sdemanializzazione del terreno vicino al fiume Tanaro era intervenuta per evento naturale accertato dall'amministrazione nel 1966 e l'intervento dell'uomo successivo si era verificato solo dopo che le aree avevano perso il loro carattere pubblico e demaniale).

Cass. civ. n. 3451/1996

La sdemanializzazione di un bene, con la conseguenziale configurabilità di un possesso da parte del privato ad usucapionem, può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile. A tal fine la «omissione di contestazioni» da parte della pubblica amministrazione non può ritenersi, di per sé, atto univoco e concludente, incompatibile con la volontà di conservare la destinazione del bene dell'uso pubblico, risolvendosi in semplice inerzia degli organi competenti.

Cass. civ. n. 2635/1993

La sdemanializzazione di un bene può essere anche tacita, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, purché risulti da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell'amministrazione di conservarne la destinazione all'uso pubblico, e da circostanze tali da rendere non configurabile un'ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene; la relativa indagine è rimessa al giudice del merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che, affermando che la prospettata sdemanializzazione tacita di una linea ferroviaria non poteva derivare dalla semplice inutilizzazione della strada ferrata, non aveva adeguatamente tenuto conto del dato significativo risultante dal provvedimento di definitiva soppressione e di smantellamento della linea medesima).

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