Art. 861 – Codice civile – Opere di competenza dei privati

I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano di interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Corte cost. n. 326/1998

Secondo il r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, tuttora recante la disciplina organica vigente in tema di bonifica, le opere di bonifica - complesso di interventi "speciali" su un territorio determinato, delimitato in base alle caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di programmazione di settore - si distinguono: a) in opere di competenza statale, necessarie ai fini generali della bonifica, a carico totale o parziale dello Stato, con il concorso obbligatorio dei privati, eseguite oggi dalla Regione, direttamente o per concessione prioritaria al Consorzio dei proprietari, cui compete assumere anche gli oneri di manutenzione e di esercizio; b) in opere di competenza privata, di interesse peculiare dei fondi, rese, tuttavia, dal piano, obbligatorie ai proprietari in quanto necessarie alla bonifica ed eseguite, seppur con l'eventuale concorso finanziario pubblico, a cura e spese dei titolari, direttamente o tramite il Consorzio, sempre chiamato a sostituire gli inadempienti; il tutto sulla base di costi ripartiti fra i proprietari tenuti al pagamento di contributi aventi natura di oneri reali, imposti, in base alla legge, come prestazioni patrimoniali.

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