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Art. 937 — Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Art. 937 — Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in malafede sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennitàdal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in malafede abbia autorizzato l’uso [ 2043 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 603/1998

L’art. 937 c.c. (norma che disciplina i diritti del proprietario di materiali impiegati su suolo altrui), non richiede — diversamente dall’art. 936 c.c. — che il costruttore su suolo non proprio — e perciò terzo rispetto al proprietario degli uni e dell’altro — non sia legato da alcun rapporto con quest’ultimo, tant’è invece che il terzo comma prevede la pattuizione di un prezzo con il costruttore; pertanto il proprietario di materiali con cui un appaltatore ha eseguito una costruzione su suolo altrui, se vuole, entro sei mesi chiederne la separazione, ha l’onere di rivendicarli (art. 948 c.c.), nei confronti del proprietario del suolo, in un giudizio di cognizione — ovvero in riconvenzionale nell’opposizione alla consegna, instaurata dal proprietario del suolo — non essendo all’uopo sufficiente notificargli il titolo esecutivo per la consegna, ottenuto nei confronti del costruttore.

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Cass. civ. n. 970/1983

Per l’applicabilità degli artt. 936 e 937 c.c. è necessario che autore delle opere eseguite su suolo altrui sia un terzo, dovendo considerarsi tale colui che non è vincolato al proprietario dell’immobile da alcun rapporto negoziale ovvero da alcun rapporto di altro tipo che comporti una specifica disciplina circa immissioni del genere. Non è, pertanto terzo, né colui che abbia eseguito l’opera in base a contratto concluso col proprietario dell’immobile – salva l’ipotesi che tale contratto venga in seguito meno per invalidità, risoluzione e simili – né colui che già si trovi ad essere parte di un rapporto col proprietario dell’immobile nell’ambito del quale rapporto la legge ponga una specifica disciplina delle addizioni e migliorie, né colui che esegua materialmente l’opera in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario dell’immobile, in quanto in siffatta ipotesi l’esecutore materiale entra con la cosa medesima in rapporto in via esclusivamente secondaria a seguito e per effetto di un incarico conferitogli a qualsiasi titolo dall’autore e che si limita ad eseguire l’altrui volontà.

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