Art. 981 – Codice civile – Contenuto del diritto di usufrutto

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica [986, 996, 1015, 2561 2].

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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