Art. 981 – Codice civile – Contenuto del diritto di usufrutto
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica [986, 996, 1015, 2561 2].
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10531/2024
In tema di diritti reali minori su cosa altrui, l'usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d'usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione "loro vita natural durante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il decesso di uno degli usufruttuari avesse determinato il consolidamento della sua quota di usufrutto con la nuda proprietà spettante sull'intero immobile ad un terzo avente causa della figlia dei titolari del diritto di usufrutto).
Cass. civ. n. 16794/2023
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 10017/2023
Il codice civile non conosce la c.d. "nuda proprietà" come diritto distinto dalla proprietà: i suoi tratti contenutistici sono desunti, infatti, dal combinato disposto delle norme in tema di proprietà e di quelle in tema di usufrutto, ossia in via di mera sottrazione, dal contenuto del primo, dei poteri e delle facoltà che formano il contenuto del secondo; il concetto è dunque di origine dottrinale e serve solo a descrivere la situazione della proprietà gravata da usufrutto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica della ricorrente, che aveva acquistato la proprietà di altro immobile, costituendo successivamente a detto acquisto in favore della madre e a titolo gratuito, l'usufrutto sull'immobile stesso).
Cass. civ. n. 15913/2022
L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni occorsi al bene oggetto del suo diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva accolto la domanda dell'usufruttuario di un bosco ceduo, volta al risarcimento dei danni cagionati dall'erronea esecuzione del taglio degli alberi da parte dei terzi titolari del relativo diritto).
Cass. civ. n. 10733/2000
L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto (nel caso di specie l'usufruttuario lamentava fatti integranti una riduzione del suo diritto di godimento, consistenti nel crollo del muro di contenimento del fabbricato in usufrutto).