Art. 996 – Codice civile – Cose deteriorabili
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano [1001].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12708/2019
In tema di trasporto marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/11/2016).
Cass. civ. n. 8447/1996
Al destinatario di cose oggetto di un contratto di trasporto marittimo, legittimato alla riconsegna in virtù del possesso della polizza di carico, non sono opponibili eccezioni e circostanze rela¬tive alla caricazione, non risultanti specificamente dal titolo (nella specie, la polizza di carico era stata emessa con la clausola clean board).
Cass. civ. n. 11043/1994
In tema di trasporto marittimo, il legittimo possessore della polizza di carico, secondo la legge di circolazione dei titoli di credito, oltre ad avere diritto alla riconsegna della merce, é abilitato a pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci consegnategli, rispetto a quelle indicate nella polizza, a nulla rilevando che si sia dichiarato mandatario del ricevitore, in quanto tale riferimento non comporta alcuna rinunzia all'autonoma posizione soggettiva derivante dal legittimo possesso della polizza di carico.