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Art. 1031 — Costituzione delle servitù

Art. 1031 — Costituzione delle servitù

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione [ 1061, 1062 ] o per destinazione del padre di famiglia [ 1062 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26965/2013

L’apprensione (o il mantenimento) “sine titulo” di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell’opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù; ciò anche nell’ipotesi in cui siano realizzate condutture per il transito delle acque o dei liquami, ovvero altri manufatti necessari a consentirlo, posto che, per il verificarsi dell’occupazione espropriativa, è necessario che si realizzi la irreversibile trasformazione del fondo appreso nell’opera pubblica e si determini l’impossibilità giuridica dell’utilizzazione futura del bene, in conformità alla sua precedente destinazione.

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