Art. 1031 – Codice civile – Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione [1061, 1062] o per destinazione del padre di famiglia [1062].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1949/2025
L'imposizione di un limite legale alle facoltà d'uso del proprietario non può essere equiparato all'attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, atteso che quest'ultimo diritto, quando non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un decreto di esproprio o un accordo di cessione volontaria.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di rilascio dei terreni sui quali insisteva un impianto sciistico in considerazione della mera presenza di un limite alle facoltà di uso del proprietario, discendente direttamente dal piano regolatore generale, sotto il profilo dell'edificabilità e della realizzazione di manufatti idonei ad intralciare le piste da sci).
Cass. civ. n. 407/2025
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Cass. civ. n. 21254/2024
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.
Cass. civ. n. 4805/2024
La sentenza di divisione non è di per sé idonea ad escludere la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, qualora essa non abbia specificatamente valutato la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall'art. 1062 c.c. e non consti dell'eventuale adozione - da parte del giudice - di statuizioni contrarie o incompatibili con la tale costituzione. In assenza, pertanto, delle predette condizioni essa opera non come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obbiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia.
Cass. civ. n. 4646/2024
La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini di escludere l'esistenza di tale servitù, il mancato utilizzo delle suindicate opere da parte dell'originario proprietario essendo, al contrario, decisivo accertare se esse costituissero segni visibili e permanenti della sua avvenuta costituzione).
Cass. civ. n. 28694/2023
Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto.
Cass. civ. n. 17380/2023
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.
Cass. civ. n. 12175/2023
Le aperture di luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui e alle quali fa riferimento l'articolo 900 c.c., sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli articoli da 901 a 904 c.c.. Ne consegue che, in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, nonostante il mancato consenso del vicino, l'acquisto della relativa servitù per usucapione in virtù del protratto possesso correlato all'effettiva esistenza dello stato di fatto. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, nell'ambito di uno stesso edificio condominiale, l'avvenuta usucapione della servitù consistente nel diritto a mantenere una finestra collocata tra una cucina di proprietà esclusiva di un condomino e il vano scala di proprietà esclusiva di altro condomino).
Cass. civ. n. 11834/2021
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle).
Cass. civ. n. 20325/2021
Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.
Cass. civ. n. 22579/2020
Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente.(Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno).
Cass. civ. n. 20902/2020
Difetta della legittimazione passiva il soggetto convenuto in giudizio per la dichiarazione del diritto di servitù di passaggio sul suo terreno, acquisito per usucapione, il quale abbia alienato il proprio fondo prima di aver ricevuto la notifica della citazione in giudizio, pur richiesta dalla controparte prima dell'alienazione del terreno, posto che nei suoi confronti il procedimento notificatorio si perfeziona al momento in cui l'atto è stato da lui ricevuto.
Cass. civ. n. 13223/2019
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.
Cass. civ. n. 13818/2019
La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso; ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che, ai fini della decorrenza del tempo per la usucapione ventennale, aveva unificato l'esercizio di una servitù veicolare ed uno successivo carraio e di parcheggio senza distinguere le diverse modalità di esercizio del possesso, intervenute a seguito del mutamento di destinazione del fondo dominante da agricola a turistico alberghiera e di ristorazione).
Cass. civ. n. 21003/2019
L'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo servente, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo, e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla "utilitas", ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto.
Cass. civ. n. 10169/2018
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della costituzione di una servitù di veduta,la sottoscrizione congiunta, da parte dei proprietari confinanti, di una denuncia di inizio di attività finalizzata alla ricostruzione del muro di confine). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2013).
Cass. civ. n. 17301/2006
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo. (Rigetta, App. Lecce, 4 dicembre 2002).
Cass. civ. n. 19294/2006
Dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. occupa "sine titulo" un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica perchè agli "iura in re aliena" è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente, e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino ad usucapirlo, nonchè il credito indennitario. Ne consegue che l'accertamento della avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo " ab origine" il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito. (Regola competenza).