Art. 1065 – Codice civile – Esercizio conforme al titolo o al possesso

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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