10 Gen Art. 1077 — Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Posted at 20:36h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VI – Delle servitù prediali > Capo VI – Dell’estinzione delle servitù
Le servitù costituite dall’enfiteuta [ 959 ] sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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