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Art. 1078 — Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [ dotale ] o in usufrutto

Art. 1078 — Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [ dotale ] o in usufrutto

Le servitù costituite dall’enfiteuta [ 959 ] a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto [ o dal marito a favore del fondo dotale ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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