Art. 1078 – Codice civile – Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [dotale] o in usufrutto

Le servitù costituite dall'enfiteuta [959] a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto [o dal marito a favore del fondo dotale].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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