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Art. 1157 — Possesso dei titoli di credito

Art. 1157 — Possesso dei titoli di credito

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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