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Art. 1156 — Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Art. 1156 — Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [ 2683; c. nav. 146, 753 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12860/2018

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all’art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 1153 c.c.

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Cass. civ. n. 4328/1997

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non registrati, non si applica la norma di cui all’art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del «possesso in buona fede vale titolo», quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 1153 c.c.

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Cass. civ. n. 294/1994

L’acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l’art. 1156 c.c. l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l’acquisto di un tale bene, sebbene l’acquirente sia in buona fede, si opera solo con l’usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell’usucapione stessa.

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