Art. 1156 – Codice civile – Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [2683; c. nav. 146, 753].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se possiedi un bene, hai comunque una tutela anche senza esserne proprietario: il possesso produce effetti giuridici immediati.
- Possedere un bene non significa esserne proprietario, ma ti dà comunque una tutela immediata contro chi tenta di sottrartelo o disturbarti nel suo utilizzo.
- La differenza tra possesso e detenzione è fondamentale: chi detiene non può usucapire, mentre chi possiede sì.
- La buona fede nel possesso produce effetti concreti, come l'acquisto dei frutti e la possibilità di usucapire in tempi più brevi.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12860/2018
Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.
Cass. civ. n. 4328/1997
Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non registrati, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del «possesso in buona fede vale titolo», quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.
Cass. civ. n. 294/1994
L'acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 c.c. l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene, sebbene l'acquirente sia in buona fede, si opera solo con l'usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell'usucapione stessa.