Art. 62 – Codice delle assicurazioni private – Esercizio dell’attività di riassicurazione

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63 bis, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 66 bis, 66 quater, 66 sexies, 66 sexies 1 e 66 septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.

2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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