Art. 344 bis – Codice delle assicurazioni private – Regime di applicazione immediata

1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:

a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44 quinquies, commi 5, 6, 7 e 8
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44 octies, commi 1, 6 e 7
c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45 sexies, comma 7
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46 bis e 46 ter
e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57 bis
f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216 sexies, comma 1, lettera e)
g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207 octies, 216 sexies, comma 1, lettere a) e b)
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45 novies
i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36 quinquies e 36 sexies
l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344 novies
m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344 undecies.

2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può:

a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV
b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207 sexies
c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206 bis.

3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può:

a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216 sexies, comma 1, lettera d)
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216 sexies, comma 1, lettera a)
c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216 sexies, comma 1, lettera e), e 220 septies
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217 quater e 217 quinquies, conformemente all'articolo 217 bis
e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220 octies e 220 sexies

4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.

5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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