Art. 90 – Codice di procedura civile – Onere delle spese
[Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice [disp. att. 38, 39].]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14035/2025
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Cass. civ. n. 11877/2025
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 1769/2025
L'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; sicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.
Cass. civ. n. 23056/2024
La mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 19976/2024
Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).
Cass. civ. n. 18531/2024
Nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di effetti la rinuncia successiva alla camera di consiglio della fissata adunanza camerale, essendosi già concluso il procedimento decisorio.
Cass. civ. n. 8759/2024
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..
Cass. civ. n. 31547/2023
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).
Cass. civ. n. 19289/2023
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 838/2023
Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).
Cass. civ. n. 3569/2021
Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018).
Cass. civ. n. 10396/2021
In tema di diritti di privativa industriale, la domanda di conversione del brevetto nullo, suscettibile di essere proposta in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, può essere avanzata, in primo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la successiva attività difensiva destinata esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate, sicché, ove sia svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale, deve essere dichiarata inammissibile. (Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 2779/2020
La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2018).
Cass. civ. n. 4125/2020
La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 08/05/2018).
Cass. civ. n. 9474/2020
Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016).
Cass. civ. n. 10140/2020
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/03/2011).
Cass. civ. n. 25625/2020
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 26/05/2014).
Cass. civ. n. 28182/2020
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO).
Cass. civ. n. 11547/2019
L'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione, ritenendo questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come definitivo anziché come preliminare, ai fini dell'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria o di prescrizione di quella ordinaria, in quanto lo scrutinio di tale questione implicava, per definizione, l'espletamento di nuove indagini di fatto).
Cass. civ. n. 11033/2019
La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso.
Cass. civ. n. 22383/2019
L'art. 107 l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", prima dell'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, attribuisce al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, sicchè non è necessario il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 490, comma 2, c.p.c., purchè la vendita avvenga con pubblicità idonea ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati. (Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 18/04/2018).
Cass. civ. n. 34432/2019
In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c.
Cass. civ. n. 14782/2018
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 32584/2018
Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità.
Cass. civ. n. 10934/2017
La rinuncia condizionata al ricorso per cassazione (nella specie, formulata subordinandone l’efficacia all’eventuale riscontro di un motivo di inammissibilità), anche se accettata dalla controparte, non può avere alcun effetto estintivo del procedimento, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta.
Cass. civ. n. 20112/2017
In tema di procedimento di cassazione, qualora, dopo la notificazione del ricorso, ancorché non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, il ricorrente notifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto ricorso ed una rinnovazione dello stesso gravame, il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall’accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello, sicché, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposto, detta rinnovazione è inidonea a riattivare il precedente ricorso per cassazione ovvero ad instaurarne uno nuovo.
Cass. civ. n. 27346/2016
In tema di divisione, è inammissibile il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, atteso che, ai sensi dell’art. 790 c.p.c., tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza, avverso la quale è esperibile opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 22269/2016
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.
Cass. civ. n. 15418/2016
I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata.
Cass. civ. n. 12743/2016
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l'accoglimento dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 9611/2016
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando l'estinzione del processo analogamente a quanto previsto per l'appello e la revocazione ex art. 395, n. 4 e 5, c.p.c., comporta, normalmente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo il caso in cui la stessa sia stata modificata nei suoi effetti nel corso del procedimento di impugnazione, attraverso atti adottati e con provvedimenti intervenuti al suo interno, da identificarsi esclusivamente nelle sentenze non definitive, di rito o di merito, sicché non è idonea ad influire sul suddetto passaggio in giudicato la transazione, intercorsa tra le parti, in cui sia stato precisato che, in conseguenza della rinuncia al ricorso, accettata dalla società "in bonis", doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza, dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima società - benchè opposta in primo grado ed ivi ritenuta nulla, con pronuncia confermata in sede di gravame - non rientrando quell'atto nel novero dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 338 c.p.c..
Cass. civ. n. 20180/2015
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 9255/2015
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.
Cass. civ. n. 3971/2015
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
Cass. civ. n. 901/2015
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione é invalido e, quindi, inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore, salvo che quest'ultimo non sia munito di mandato speciale a questo effetto, poiché la formalità della duplice sottoscrizione è prescritta "ad substantiam".
Cass. civ. n. 25824/2014
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, ancorché espressa in via subordinata, determina senz'altro una pronuncia di estinzione del giudizio in quanto pregiudiziale anche rispetto alla declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso.
Cass. civ. n. 17187/2014
La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio di quest'ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.
Cass. civ. n. 8737/2014
La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Cass. civ. n. 18707/2013
In tema di ricorso per cassazione, qualora intervenga rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ed il difensore del resistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva "per accettazione", deve ritenersi che tale sottoscrizione esprima un'implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione incidentale, donde la necessità della declaratoria di inammissibilità della stessa.
Cass. civ. n. 13715/2013
La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta ce, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. (Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione proposta dalla parte intimata, già ricorrente incidentale, è stata rigettata dalla Suprema Corte in base al rilievo che, intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso e la relativa accettazione dell'intimato, né nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, né in quella di accettazione, e neppure nell'istanza di integrazione del dispositivo del decreto di estinzione del giudizio presentata dalla parte intimata, si è rinvenuta una concorde richiesta delle parti).