17 Mar Articolo 118 Codice di procedura civile — Ordine d’ispezione di persone e di cose
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [ disp. att. 93 ], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore da euro 250 ad euro 1.500.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8526/2003
La motivazione di rigetto dell’istanza relativa a una ispezione giudiziale dei luoghi non deve essere data necessariamente in maniera espressa ma può desumersi implicitamente anche dalla stessa ratio decidendi della sentenza sulla base della valutazione dei fatti ritenuti già provati.
Cass. civ. n. 2716/1998
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del non accoglimento dell’istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli non ne ha ravvisato la necessità.
Cass. civ. n. 3260/1997
L’ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione – in funzione di un’esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità – di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l’ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l’acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell’imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l’esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.
Cass. civ. n. 2760/1996
Ogni qualvolta la parte abbia la possibilità di richiedere l’esibizione dei documenti che interessano, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c. (in relazione all’art. 2711, secondo comma, c.c.), questo è sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere d’ordinare d’ufficio un’ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l’ordine d’ispezione ex art. 118 c.p.c. rientra tra i poteri d’ufficio del giudice, il cui esercizio è perciò stesso logicamente subordinato alla mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l’onere della prova.
Cass. civ. n. 7953/1990
L’ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, anche in relazione all’accertamento del necessario requisito della indispensabilità, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l’unico limite opponibile a detto provvedimento è quello posto per l’ispezione di cose dall’art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p. (tra i quali non è ricompreso quello bancario).
Cass. civ. n. 2225/1976
L’ispezione di persone o di cose rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è condizionato dall’impulso di parte. Essa non è, pertanto, compresa nel generale divieto di nuovi mezzi istruttori nel giudizio di merito. Il comma 1 dell’art. 118 c.p.c. riserva al giudice del merito uno strumento estremo di conoscenza, esperibile (non per sopperire all’inerzia della parte onerata della prova, ma) per acquisire alla realtà del processo, mediante indagine diretta, elementi essenziali del fatto controverso, già ben determinati nella dialettica processuale, che egli ritenga di non poter altrimenti valutare, in un senso o nell’altro, nell’emettere il giudizio a cui non può sottrarsi. Il mancato esperimento di tale mezzo istruttorio non ha, di per sé, rilevanza nel giudizio per cassazione, salvo che il giudice del merito abbia motivato il mancato avvalersi dei relativi poteri adducendo impedimenti giuridicamente inesistenti od inapplicabili, oppure quando non abbia motivato affatto sul tema, ed, in entrambi i casi, egli stesso abbia, in fondo, manifestato nella sua sentenza che esigenze di giustizia in realtà concorrevano a rendere concretamente necessaria quell’istruttoria.
[adrotate group=”15″]