Art. 669 duodecies – Codice di procedura civile – Attuazione
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 8513/2024
In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.
Cass. civ. n. 4290/2024
Al sequestro conservativo disposto ex art. 316 comma 2 c.p.p., con la sentenza penale definitiva di condanna generica al risarcimento del danno, sui beni dell'imputato ad istanza della parte civile, si applicano gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., in ragione del carattere di piena strumentalità della misura cautelare patrimoniale rispetto al giudizio civile di merito e del sopravvenuto venir meno dei suoi presupposti, reso palese dallo stesso comportamento del creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la funzione della tutela cautelare, con la conseguenza che il sequestro perde efficacia qualora l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente introdotta in sede civile nel termine perentorio di sessanta giorni dall'irrevocabilità della sentenza penale.
Cass. civ. n. 39498/2023
In tema di divieto di "bis in idem", l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità.
Cass. civ. n. 32593/2023
In tema di impugnazioni, la definizione con pronuncia meramente formale o procedurale di un primo giudizio (nella specie, declaratoria di inammissibilità del reclamo al Tribunale di sorveglianza, non firmato digitalmente) non preclude la proposizione, nel rispetto del termine stabilito dalla legge, di un secondo atto di impugnazione.
Cass. civ. n. 26994/2023
La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 24964/2023
In tema di esecuzione, il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. e non quella diversa di cui all'art. 649 cod. proc. pen., avente la finalità di prevenire il contrasto di giudicati nella fase di cognizione).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 19712/2023
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 13841/2023
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10350/2023
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Cass. civ. n. 10285/2023
In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.
Cass. civ. n. 10758/2019
Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.
Cass. civ. n. 4497/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994.
Cass. civ. n. 6621/2008
Per procedere all'esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612-614 c.p.c. Pertanto, a tal fine, non è necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario.
Cass. civ. n. 5010/2008
L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso.
Cass. civ. n. 6485/2004
A seguito dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, contro il provvedimento di attuazione di una misura cautelare, emesso ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., non è ammissibile la proposizione dell'istanza per il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 19101/2003
Anche alla luce della nuova disciplina del procedimento cautelare uniforme, le contestazioni mosse in ordine all'attuazione del sequestro conservativo non assumono natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi; tali contestazioni conservano la natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice della causa di merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento, con la conseguenza che la competenza a decidere ogni questione in ordine all'attuazione di tale misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 481/2003
L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies c.p.c., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quatordecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio. Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.
Cass. civ. n. 9808/2000
Non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l'attuazione delle misure cautelari, nonché le pronunce rese in sede di reclamo avverso detti provvedimenti (nella specie, ordinanza emessa ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. sul ricorso avverso provvedimento d'urgenza emesso ex art. 700 c.p.c.), avendo detti provvedimenti natura strumentale ed essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost.