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Articolo 669 terdecies Codice di procedura civile — Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Articolo 669 terdecies Codice di procedura civile — Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo [ contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello ] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo’ sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti . Non e’ consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento ; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11370/2011

Il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo “ante causam”, rigetti il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost.; ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l’opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all’esecuzione iniziata sulla base di esso. (Fattispecie relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l’entrata in vigore della riforma di cui alla legge, 18 giugno 2009, n. 69).

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Cass. civ. n. 3124/2011

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il rigetto ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di sospensione cautelare dal lavoro, disposto dal datore di lavoro a seguito dell’instaurazione di un procedimento penale nei confronti del lavoratore, trattandosi di un provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, dovendosi escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 3, lettera e bis), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, che ha disposto l’inapplicabilità ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dell’art. 669 novies, primo comma, c.p.c., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 23504/2010

L’ordinanza del tribunale che, in sede di reclamo ed in riforma del diniego da parte del giudice delegato del medesimo tribunale, abbia emesso un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., non è ricorribile per cassazione, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo e pur quando il lamentato vizio abbia natura processuale (per avere essa disatteso l’eccezione d’inammissibilità del reclamo), difettando il requisito della definitività. Né la conclusione muta, allorché il ricorrente lamenti l’abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 17211/2010

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. é inammissibile avverso l’ordinanza con cui il tribunale, a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio né definitivo.

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Cass. civ. n. 11093/2010

L’ordinanza che, in sede di reclamo, rigetti la richiesta di interdetto possessorio per motivi attinenti la giurisdizione ha natura decisoria e definitiva. La pronuncia di tale provvedimento, pertanto, esclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

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Cass. civ. n. 17266/2009

Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. ed in forza dell’art. 624, comma 2, c.p.c., come sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, e modificato dall’art. 18 della legge n. 52 del 2006, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed é, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c. (anteriormente alla sua soppressione per effetto dell’art. 49, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese

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Cass. civ. n. 16091/2009

In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al “genus” della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un’ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d’appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza)
L’organo giudiziario competente a decidere sul reclamo avverso un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale del lavoro in composizione monocratica è il Tribunale del lavoro in composizione collegiale, così come stabilito in via generale dall’art. 669-terdecies c.p.c., e non la Corte d’appello, in mancanza di un’espressa disposizione derogatoria del regime giuridico ordinario del giudizio di reclamo cautelare. (Principio di diritto espresso nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 14819/2009

La corte d’appello divisa in più sezioni è competente a decidere il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso da una sezione della medesima corte, a nulla rilevando la circostanza che vi sia una sola sezione per le controversie di lavoro (nel caso in cui il provvedimento cautelare sia stato emesso da detta sezione), poiché l’art. 669 terdecies, comma secondo, c.p.c. fa riferimento alla sola presenza di una pluralità di sezioni e non anche di una pluralità di sezioni specializzate. L’opportunità di attribuire il reclamo in materia di controversie di lavoro ad una sezione specializzata, ma appartenente ad altra corte di appello piuttosto che ad altra sezione della stessa corte, è valutazione riservata al legislatore, il quale, non introducendo alcuna distinzione nella norma di riferimento, ha mostrato di voler optare per la seconda alternativa.

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Cass. civ. n. 2821/2009

I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 “terdecies” cod. proc. civ. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell’ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di essi con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato. Né assume una autonoma consistenza la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo cautelare, cui pure corrispondono diritti soggettivi delle parti, attesa la natura strumentale di tali disposizioni rispetto alla statuizione sui rapporti sostanziali, armonizzandosi tale soluzione con le linee del procedimento cautelare di cui agli artt. 669 “bis” e seguenti cod. proc. civ. introdotti dall’art. 74 della legge n. 353 del 1990 che, nel prevedere la riproponibilità della domanda respinta e la rivedibilità del provvedimento di accoglimento, ha rimesso la tutela delle posizioni delle parti solo agli strumenti interni al procedimento medesimo. Ne consegue che, ove si passi dalla fase cautelare e ordinatoria a quella della decisione definitiva, è inammissibile il ricorso per cassazione (pur proposto al solo fine del regolamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale) che si limiti a dedurre la nullità della decisione sul reclamo per l’inosservanza delle norme processuali che ne regolano lo svolgimento e non si articoli sulla pretesa fondatezza (anche in termini di virtuale accoglibilità) della domanda sostanziale.

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Cass. civ. n. 17299/2008

In materia di procedimenti cautelari non è ammissibile il regolamento di competenza attesa l’inidoneità dei provvedimenti emessi sia in prima istanza che dal collegio adito ex art. 669 terdecies c.p.c., la cui decisione è sostitutiva dell’atto reclamato ed ha identica natura e funzione ad acquisire efficacia definitiva, tanto più che, con riguardo al provvedimento declinatorio della competenza, l’art. 669 septies c.p.c. prevede che «l’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda » ; ove, peraltro, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, dovrà ritenersi applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all’art. 42 c.p.c. e, conseguentemente, ammettersi l’istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l’ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, alfine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema così delineato, un potenziale vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Nella specie, il tribunale, davanti al quale era stato proposto reclamo contro il diniego di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in materia di lavoro, aveva ritenuto che, a seguito dell’istituzione del giudice unico, dovesse affermarsi la competenza della corte d’appello, la quale aveva, a propria volta, declinato la competenza ; la S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha affermato la competenza del Tribunale ritenendo che, stante la chiara formulazione dell’art. 669 terdecies c.p.c., non assumesse rilievo la generale competenza del giudice del lavoro ).

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Cass. civ. n. 4879/2005

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro provvedimento di natura cautelare, sia che modifichi, revochi o confermi il provvedimento reclamato, giacché trattasi di decisione non definitiva né decisoria, munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito della causa di merito, e modificabile e revocabile nel corso della stessa. Né rileva il fatto che la riproponibilità dell’istanza cautelare sia ristretta nei limiti di cui all’art. 669 septies c.p.c., peraltro con il bilanciamento della facoltà di reclamo, derivando da ciò un carattere di definitività riguardante solo la cautela.

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Cass. civ. n. 2058/2004

Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c., il principio della riproponibilità dell’istanza dopo l’ordinanza declinatoria della competenza (art. 669 septies, primo comma stesso codice) opera anche con riguardo al provvedimento, di pari contenuto, adottato dal tribunale sul reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 1994), che si sostituisce all’atto reclamato, con identica natura e funzione, e pertanto si sottrae ai mezzi d’impugnazione a norma del quarto comma del citato art. 669 terdecies, ivi compreso il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

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Cass. civ. n. 1245/2004

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o possessoria, giacché trattasi di decisione a carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, senza che rilevi in contrario il fatto che vi sia stata condanna alla spese del giudizio, disponendo la parte al riguardo del rimedio di cui all’art. 669 septies c.p.c. Detta inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione deve essere affermata anche quando si deduca la «abnormità» del provvedimento medesimo, perché recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare.

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Cass. civ. n. 1603/2001

In tema di denunzia di nuova opera o di danno temuto, il provvedimento di rigetto della istanza cautelare proposta non è una sentenza, ma un’ordinanza contro la quale è ammesso il reclamo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui prevedeva il reclamo solo avverso l’ordinanza di concessione della tutela. E il giudice, con l’ordinanza di rigetto, come con quella di accoglimento, non deve emettere disposizioni per la trattazione della causa di merito, vertendosi non già in tema di azioni di reintegrazione o di manutenzione, ma di azioni dirette a ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l’emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare, mentre l’interessato può in un momento successivo instaurare il giudizio a cognizione ordinaria proponendo la domanda di merito al giudice competente.

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Cass. civ. n. 5255/1999

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiara la tardività del reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso un provvedimento cautelare, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; tale carattere non muta e non può parlarsi di pregiudizio altrimenti non riparabile allorquando la causa sia ritenuta in decisione in quanto fino alla pronuncia della sentenza il giudice istruttore può revocare o modificare il provvedimento e dopo la sentenza tale potere spetta al giudice che l’ha pronunciata.

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Cass. civ. n. 8178/1996

L’ordinanza resa dal tribunale, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., sul reclamo contro le determinazioni adottate dal pretore, dal giudice istruttore o dal giudice designato sull’istanza di misura cautelare, è priva di decisorietà, non soltanto quando confermi, modifichi o revochi tali determinazioni, in ragione della strumentalità e provvisorietà del provvedimento positivo, nonché della riproponibilità di quell’istanza in caso di provvedimento negativo, ma anche quando risolva la questione della competenza sulla domanda cautelare, oppure altra questione pregiudiziale inerente alla sua ammissibilità o proponibilità, dato che la definizione della connessa problematica, pur coinvolgendo diritti processuali, non può avere la separata consistenza di statuizione sui diritti stessi, suscettibile di assumere autorità vincolante di giudicato, perché inserita in un atto non decisorio sul rapporto sostanziale. Detta ordinanza, pertanto, anche con riferimento alle indicate questioni, non è impugnabile, né con il ricorso di cui all’art. 111, comma secondo della Costituzione, né con il ricorso per regolamento di competenza.

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