Art. 685 – Codice di procedura civile – Vendita delle cose deteriorabili

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 9687/1995

Il provvedimento col quale il giudice, in caso di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, ai sensi dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, — non essendo definitivo e non avendo carattere decisorio — non è impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 321/1982

Seppure il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione è ammesso contro le sentenze — ancorché dichiarate non impugnabili — le quali decidono sull'opposizione agli atti esecutivi, un siffatto rimedio non è estensibile all'ordinanza con la quale il giudice, in caso di pericolo di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, a norma dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, senza peraltro alcuna pronuncia implicita su questioni controverse tra le parti, essendo tale provvedimento precedente all'atto esecutivo della vendita e privo di contenuto decisorio.

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