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Articolo 686 Codice di procedura civile — Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Articolo 686 Codice di procedura civile — Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva [ disp. att. 156 ].

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10871/2012

Il sequestro conservativo, a norma dell’art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l’art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né, per l’importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 669-novies c.p.c., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l’art. 686 c.p.c.. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso l’opponibilità ad altro creditore, che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, rilevando che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 1689/2012

In tema di sequestro conservativo presso terzi, la conversione in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., implica che il vincolo di indisponibilità dei beni sequestrati, di cui all’art. 2906 c.c., persista a carico del terzo, già autore della dichiarazione positiva resa ex art. 547 c.p.c., nonostante questi ne abbia disposto, adempiendo alla prestazione di restituzione di detti beni nei confronti del proprio creditore, successivamente esecutato, con ciò violando l’intimazione a non disporne senza ordine del giudice; detta inefficacia opera sia nei confronti del creditore sequestrante e, poi, pignorante (e, nella specie, in favore dell’avente causa di questi), sia a favore dell’ulteriore creditore, intervenuto in via surrogatoria, con susseguente assegnazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 511 c.p.c..

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Cass. civ. n. 10029/2006

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento. In tal caso l’estinzione del processo esecutivo deve esser fatta valere dalla parte proponendo al giudice dell’esecuzione la relativa eccezione, con la conseguenza che essendo tale istanza di parte un atto giudiziario che introduce una specifica fase incidentale del processo, si applicano le norme sul patrocinio (art. 83 comma terzo c.p.c.), restando giuridicamente inesistente l’istanza presentata dal sequestrato personalmente, in quanto proveniente da soggetto privo dello jus postulandi

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Cass. civ. n. 7218/1997

Il vincolo di indisponibilità del bene derivante dall’esecuzione, su di esso, di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati, nel senso che, al momento della attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi, con la conseguenza che la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene de quo è, in relazione alle due ipotesi ora ricordate, da ritenersi, almeno in astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell’affidamento con riferimento alla posizione dell’acquirente del bene oggetto di sequestro (eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma), ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirà all’esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori, intervenuti o interveniendi.

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Cass. civ. n. 8060/1996

Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l’osservanza delle forme previste dall’art. 1997 c.c. per l’imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l’inosservanza delle forme richieste dal menzionato art. 1997 c.c. non può mai provocare l’invalidità del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi dell’art. 686 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2589/1988

Operatasi l’automatica conversione dal sequestro conservativo in pignoramento, per effetto della pubblicazione della sentenza esecutiva di condanna (art. 686 c.p.c.), mentre è preclusa al creditore la possibilità di procedere alla espropriazione dei beni sequestrati oltre i limiti dei crediti accertati e riconosciuti dalla stessa sentenza, è però consentito al debitore ottenere dal giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento, così da adeguare il valore dei beni sottoposti all’esecuzione all’importo effettivo dei crediti (art. 496 c.p.c.). Pertanto, non è sorretta da apprezzabile interesse la censura con la quale il debitore lamenti in cassazione che il giudice del merito abbia convalidato il sequestro così come era stato concesso, senza tener conto delle decurtazioni apportate al creditore nel corso del giudizio.

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Cass. civ. n. 959/1979

Qualora, dopo la conversione del sequestro conservativo di crediti e di cose mobili del debitore in possesso di terzo, con la sentenza di condanna esecutiva e l’adempimento delle formalità prescritte dall’art. 156 disp. att. c.p.c. e la proposizione dell’istanza per l’assegnazione o la vendita, si riscontri l’illegittimo comportamento del terzo, consistente nell’aver pagato i crediti e restituito le cose staggite al debitore, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare improseguibile la procedura esecutiva, quanto alle cose, salva la responsabilità per danni del terzo verso il creditore sequestrante-pignorante, mentre, quanto ai crediti, deve procedere ugualmente alla loro assegnazione o vendita, attesa l’inefficacia del pagamento effettuato dal terzo in pregiudizio del creditore (artt. 2906 e 2917 c.c.). In tale situazione, se il pretore-giudice della esecuzione non provveda nel senso indicato, ma erroneamente dimetta l’intera controversia al tribunale, per ragioni di valore, e la causa venga ritualmente riassunta davanti a quest’ultimo, la citazione in riassunzione va considerata come autonomo atto introduttivo, con la conseguenza che il tribunale medesimo dovrà provvedere limitatamente alle pretese risarcitorie, accogliendo quelle per l’indebita restituzione delle cose e la conseguente improseguibilità su di esse dell’espropriazione forzata, respingendo quelle per l’indebito pagamento dei crediti, inidoneo ad incidere sul corso dell’esecuzione, che al riguardo dovrà proseguire nella competente sede pretorile.

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