Art. 689 – Codice di procedura civile – Provvedimenti immediati

[Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa. Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni. Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo. Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini. Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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