Art. 711 – Codice di procedura civile – Separazione consensuale

[Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del c.c., il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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