Art. 715 – Codice di procedura civile – Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

[Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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