Art. 714 – Codice di procedura civile – Istruzione preliminare
[All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del c.c..]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26647/2024
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale. (Fattispecie in cui il pericolo di fuga è stato desunto dalle modalità con cui l'estradando si era spostato clandestinamente da un continente all'altro, in condizioni estremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità).
Cass. civ. n. 23632/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 14088/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando.
Cass. civ. n. 49331/2023
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'estradizione.
Cass. civ. n. 45697/2023
La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.
Cass. civ. n. 22688/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la privazione della libertà personale sia stata sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell'estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20255/2023
Ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'emissione di un mandato di arresto europeo, non è necessario che sia stata pronunziata, nello Stato di emissione, una sentenza irrevocabile di proscioglimento dell'arrestato, né è richiesta al giudice della riparazione la verifica dell'esistenza delle condizioni per la pronunzia di una sentenza favorevole alla consegna, essendo sufficiente che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di rifiuto della stessa.
Cass. civ. n. 11175/2003
L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce — in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali — un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 c.p.c., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., e decidere la causa nel merito.
Cass. civ. n. 15346/2000
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.
Cass. civ. n. 1206/1984
L'esame dell'interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all'istruzione preliminare nel giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini della istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all'esito delle valutazioni cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall'esame diretto dell'interdicendo, dichiari l'interdizione.
Cass. civ. n. 2078/1971
L'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore costituisce un presupposto per la pronuncia ed il mezzo di prova più importante e rilevante, tanto che il giudice può trarre anche solo da esso gli elementi utili per la propria decisione.