Art. 714 – Codice di procedura civile – Istruzione preliminare

[All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del c.c..]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11175/2003

L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce — in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali — un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 c.p.c., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., e decidere la causa nel merito.

Cass. civ. n. 1206/1984

L'esame dell'interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all'istruzione preliminare nel giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini della istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all'esito delle valutazioni cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall'esame diretto dell'interdicendo, dichiari l'interdizione.

Cass. civ. n. 2078/1971

L'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore costituisce un presupposto per la pronuncia ed il mezzo di prova più importante e rilevante, tanto che il giudice può trarre anche solo da esso gli elementi utili per la propria decisione.

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